SOGGETTO PROMOTORE PRINCIPALE
MOVIMENTO GARD
Global Alliance for Renaissance and Digitalization
Digital Renaissancer
Proposta di Legge e Petizione Popolare
Disposizioni per la distinzione tra Agente Umano e Agente Digitale nelle comunicazioni interpersonali e nei sistemi basati su Intelligenza Artificiale
Articolo 1 – Finalità e Obiettivi
La presente legge ha lo scopo di garantire la trasparenza e la chiarezza nelle interazioni tra individui e sistemi basati su Intelligenza Artificiale, introducendo una chiara distinzione tra interlocutori umani e digitali attraverso l’uso di un suffisso identificativo in lingua latina.
Al fine di garantire e tutelare la sicurezza ed integrità pubblica e del singolo cittadino, prevenendo fraintendimenti, attività fraudolente o raggiri derivanti dall’uso improprio delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, si rende obbligatorio l’uso di una chiara identificazione negli scambi comunicativi e nelle relazioni professionali.
Articolo 2 – Definizioni
Agente Umano (Homo Loquens – HL):
qualsiasi individuo in carne ed ossa che partecipa a una comunicazione interpersonale, sia in forma diretta che mediata da strumenti digitali.
Agente Digitale (Agens Digitalis – AD):
qualsiasi entità virtuale, chatbot, assistente artificiale o entità generata da un sistema di Intelligenza Artificiale che interagisce con gli esseri umani.
Marcatura Identificativa:
l’obbligo di identificare ogni comunicazione proveniente da un Agente Digitale con l’indicazione esplicita del suffisso -Digitalis per distinguerlo da un Agente Umano.
Utilizzo della lingua di riferimento:
essendo la proposta rivolta a diversi paesi con lingue diverse viene utilizzata la lingua latina in quanto al momento non più in uso ma globalmente riconosciuta quale fonte primaria di riferimento.
Articolo 3 – Obbligo di Dichiarazione dell’Identità
Ogni Agente Digitale, quando interagisce con un essere umano, deve rendere esplicita la propria natura non biologica attraverso l’uso della denominazione Agens Digitalis in qualsiasi comunicazione scritta, audio o video.
Le piattaforme digitali, le applicazioni di messaggistica e i sistemi di assistenza virtuale devono implementare meccanismi automatici per rendere chiara questa identificazione all’utente finale.
È obbligatorio per i cittadini, professionisti, aziende e imprese adottare l’uso delle locuzioni HL e AD in tutte le comunicazioni ufficiali, incluse lettere, e-mail e documenti, al fine di garantire la trasparenza e l’immediata identificazione dell’interlocutore.
Articolo 4 – Ambiti di Applicazione
La presente legge si applica a tutti i sistemi digitali che utilizzano Intelligenza Artificiale per interazioni dirette con esseri umani, inclusi:
Assistenti virtuali e chatbot su piattaforme digitali;
Sistemi di assistenza vocale basati su IA;
Agenti automatizzati per customer service e supporto tecnico;
Tecnologie di generazione vocale e avatar digitali che simulano conversazioni umane;
Qualsiasi altro sistema che possa generare o simulare la comunicazione con un essere umano.
Articolo 5 – Responsabilità e Sanzioni
Le aziende e gli sviluppatori di sistemi di Intelligenza Artificiale sono tenuti a rispettare questa regolamentazione e a implementare soluzioni atte a garantire la distinzione tra Agente Umano e Agente Digitale.
In caso di mancata conformità, sono previste sanzioni amministrative graduate in base alla gravità della violazione, fino alla sospensione dell’attività del servizio che non rispetta la normativa.
Articolo 6 – Sfruttamento Illecito di Identità Umane
È vietato l’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale per simulare o spacciare un agente virtuale per un individuo umano senza esplicita dichiarazione di natura digitale.
È espressamente proibito l’utilizzo di identità, curriculum, titoli accademici o professionali, o altri elementi di impatto sociale riconducibili ad esseri umani reali per attribuirli a sistemi digitali, in modo da ingannare il pubblico o simulare competenze non possedute dall’entità digitale.
Qualsiasi violazione di questo articolo comporterà sanzioni severe, inclusa la responsabilità penale per frode e manipolazione delle informazioni.
Articolo 7 – Monitoraggio e Adeguamento Normativo
Un’apposita Autorità di Vigilanza sarà incaricata di monitorare l’applicazione della legge e proporre eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione tecnologica.
Il Governo è delegato ad adottare regolamenti attuativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 8 – Iniziativa Popolare e Petizione Pubblica
La presente proposta di legge è accompagnata da una petizione pubblica per raccogliere adesioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della trasparenza nelle comunicazioni digitali.
La petizione sarà promossa attraverso i canali ufficiali del movimento, con l’obiettivo di ottenere il supporto di cittadini, imprese e istituzioni per garantire la rapida adozione della normativa.
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